Pubblichiamo le due sentenze del Tar di Torino che hanno respinto i ricorso che erano stati presentati dall’AIFI e dalla Spif contro la delibera della Regione Piemonte con cui erano stati definiti i requisiti degli studi professionali dei FT.
All’esito favorevole per la SIMFER ed il SIMMFIR nei due giudizi si aggiunge una motivazione delle due pronunce che apporta finalmente chiarezza in merito all’autonomia professionale del FT ed ai suoi limiti rispetto alla diagnosi ed alle prescrizioni del Medico, ma soprattutto con riferimento all’obbligatorietà della presa in carico clinica globale della persona e dela redazione del progetto riabilitativo individuale che deve fare capo al Medico Fisiatra, quale “garante del percorso riabilitativo”.
Le conclusioni cui è pervenuto il Tar di Torino prendono le mosse sia dal D.M. n. 741/1994, che disciplina il profilo professionale del FT, sia dalla L. 251/2000 che, nel riconoscere l’irrinunciabile autonomia del FT, si mantiene pur sempre nel solco tracciato dal predetto D.M. 741/1994, finendosi per affermare che quell’autonomia “è disegnata esclusivamente dall’esercizio delle competenze proprie”, quali quelle individuate – appunto – dalla ridetta norma regolamentare.
In buona sostanza, quindi, l’autonomia del FT dovrà pur sempre svolgersi sotto la supervisione del Fisiatra che, come ha stabilito il Giudice di Torino, non è di per se idonea a ledere quell’autonomia.
Resta da segnalare che le due sentenze, che prendono spunto anche dalle Linee Guida del 1998, hanno altresì acclarato che le modalità della “presa in carico” del paziente “non possono divergere a seconda della natura pubblica o privata della struttura all’interno della quale le cure sono prestate”: pertanto, anche in ambito privato dovrà essere rispettata l’impostazione che già le Linee Guida avevano fissato per la cura del paziente.