SIMFER - Società italiana di medicina fisica e riabilitazione, riabilitazione, medicina, recupero funzionalita motorie

Documento SIMFER del 3 luglio 2008

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Note della SIMFER in merito alla parte riguardante le indicazioni di cardiologia riabilitativa.

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Documento SIMFER inerente il "Dipartimento di riabilitazione: come completare la rete delle attività del progetto riabilitativo individuale dall'intensività ospedaliera al domicilio. Aspetti scientifici, esigenze organizzative, proposte operative per la sanità nazionale e regionale" elaborato dal gruppo di lavoro ad Arezzo il 15/10/2005. 

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Approvate nel marzo 2003 a Lubiana.
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Dal "Libro Bianco SIMFER".

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Tratto dall'Annuario SIMFER 1993.

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Dall'annuario SIMFER 1993.
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Dall'Annuario SIMFER 1993.

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Solo il medico fisiatra, e non il fisioterapista, può prescrivere un Piano Terapeutico per ogni singolo paziente per la cura delle diverse patologie. Lo ha ribadito il Tribunale Amministrativo della Regione Puglia che con la sentenza depositata in segreteria il 19/01/2010 ha dato ragione alla Regione Puglia e all'Ordine dei medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Bari, rappresentato dall'avvocato Michele Langiulli.

La Regione Puglia - precisa una nota dell'Ordine dei Medici di Bari - aveva stabilito con delibera di Giunta Regionale n. 826/2008 che l’accesso alle prestazioni di fisiocinesiterapia è stabilita dal medico di famiglia attraverso la prescrizione di una visita specialistica fisiatrica. Il fisiatra a sua volta, sulla base delle patologie presenti, prescrive un dettagliato piano terapeutico. Compito del fisioterpista è l’esecuzione del Piano Terapeutico.
L'A.I.F.I. (Associazione italiana fisioterapisti Puglia) aveva chiesto al TAR Puglia di annullare la delibera di Giunta Regionale n. 826/2008 contestando il principio secondo il quale solo il medico fisiatra può prescrivere un dettagliato piano terapeutico senza il coinvolgimento del fisioterapista.
Il Tar ha respinto "in quanto infondata" la richiesta espressa dall'A.I.F.I. (Associazione italiana fisioterapisti Puglia) affermando che “la deliberazione impugnata non incide per nulla su funzioni proprie del fisioterapista per il quale comunque resta fermo che non può prescrivere alcun piano terapeutico”
L'AIFI, inoltre, aveva contestato il mancato coinvolgimento della stessa Associazione nella stesura della delibera, ma il Tar ha stabilito che il provvedimento della Regione Puglia non riguarda una funzione propria del fisioterapista e quindi non c'è stata "alcuna lesione della sfera giuridica".
Resta quindi confermato che il compito di prescrivere piani terapeutici rientra esclusivamente tra i compiti del MEDICO.
"I pazienti devono poter contare su competenze specifiche e distinzione di ruoli e compiti” – affermano all’Ordine dei Medici di Bari – “per questo siamo molto soddisfatti della sentenza del TAR Puglia. Il Tribunale ha chiarito che la delibera della Regione Puglia va nella giusta direzione e stabilisce una corretta distinzione di competenze, che va a vantaggio solo ed esclusivamente dei pazienti".

Data di inserimento: 02/02/2010
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